Vantaggi fiscali
Per le imprese in caso di donazione economica
E’ possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100 comma 2 del Dpr 917/86).
OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005 - legge Più Dai Meno Versi). *
* Per tutte le donazioni effettuate dal 17/03/2005
Per le imprese in caso di donazione di alimenti e materiali
IMPOSTE SUI REDDITI - Ambito normativo
In base al comma 2, articolo 13, decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai fini delle imposte sui redditi, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per effetto della norma richiamata, quindi, le imprese potranno cedere gratuitamente e senza limiti alle ONLUS derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della loro impresa. La predetta disposizione in materia di cessioni gratuite si applica a condizione che il cedente ne dia preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio delle Entrate competente e che, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, provveda ad effettuare un'apposita annotazione sui registri IVA (ovvero in apposito prospetto). Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. La ONLUS beneficiaria dovrà, dal canto suo, attestare in apposita dichiarazione da conservare agli atti, il proprio impegno a utilizzare i predetti beni in conformità alle proprie finalità istituzionali a pena di decadenza dai benefici fiscali.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - Ambito normativo
Sul versante dell'I.V.A. il decreto legislativo richiamato non apporta significative innovazioni. L'articolo 14 si limita ad alcune marginali modifiche al D.P.R. 633/72, per inserire le ONLUS nella normativa già esistente estendendo ad esse i trattamenti già previsti per analoghe categorie di soggetti. Per effetto di tali modifiche: "le cessioni gratuite di beni, ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, effettuate a favore di ONLUS costituiscono, per il cedente, operazioni esenti ai fini IVA". In particolare si rimanda alle novità introdotte dal comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133: "i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente alle ONLUS e da queste ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto". Tale disposizione consente all'impresa donante il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti. Ai fini dell'applicazione del regime agevolato di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 133/99: n l'impresa donante dovrà inserire nel DDT che accompagna le merci al seguente causale: "prodotti non più commercializzabili per errori di confezionamento, ecc., ceduti gratuitamente ai sensi dell'articolo 6 comma 15 della legge 133/99"; la Fondazione Banco Alimentare - ONLUS dovrà attestare alla Società donante di avere i requisiti di cui all'articolo 10 comma 12 del D.P.R. 633/72.